La Giustizia Minorile nasce nel 1934 con il Regio Decreto n.1404 che istituisce il Tribunale per i Minorenni. Succesivamente con la legge n. 888/56, viene introdotta la misura rieducativa dell’affidamento al servizio sociale del minore “irregolare o per condotta o per carattere”, e il giudice onorario contribuisce nelle indagini sulla personalità del minore e segue l'andamento della misura.
Di particolare importanza è l’art. 98 del Codice Penale con il quale si stabilisce che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere”.
L'istituto penale per minorenni ospita ragazzi dai 14 ai 18 anni di età e ultradiciottenni fino al compimento dei 21 anni se il reato viene commesso prima del compimento della maggiore  età. All'interno degli istituti per minori devo essere garantiti i diritti soggettivi dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non-interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative, per questi motivi i minori vengono seguiti da un’equipe composta da educatori, psicologi ed assistenti sociali. Differente è il centro di prima accoglienza all'interno dei quali i minori permangono in uno stato di arresto o di fermo fino all'udienza di convalida la quale deve avvenire entro 96 ore dallo stato di arresto o di fermo. In queste strutture l'equipe presente deve predisporre una prima relazione sulla situazione psicologica del minore, la quale dovrà essere mostrata al giudice in udienza.
Una problematica di particolare importanza è inoltre quella relativa ai mori stranieri non accompagnati, ossia quei minori presenti sul territorio italiano i quali sono formalmente sprovvisti dei  genitori responsabili della tutela giuridica. Questi ragazzi  impauriti dalle situazioni, preoccupati delle conseguenze, spesso continuano a vivere “scappando” da un luogo all’altro del Paese, entrando ed uscendo più volte dalla condizione di regolarità a loro offerta dalle istituzioni. Risulta allora importante definire chi siano gli irregolari presenti sul territorio, in quanto questo termine utilizzato nel linguaggio comune porta spesso con sè l'idea che siano persone associate alla microcriminalità. Il reato di clandestinità viene introdotto dalla legge n°  94 del 2009 e fatto approvare dall'allora ministro degli interni Roberto Maroni, viene creato come strumento di dissuasione nei confronti degli immigrati, anche se non ha sempre raggiunto i risultati sperati e sta a sottolineare l'irregolarità di coloro che giungono in Italia senza un regolare permesso di soggiorno o senza documenti. Secondo la norma, il presunto reato commesso dal migrante deve essere giudicato da un giudice di pace e gli esiti dipendono anche dal procedimento amministrativo dell'espulsione dello straniero. In questo modo queste persone possono essere rimpatriate senza però tenere in considerazione le ragioni che hanno condotto alla decisioni del progetto migratorio, dietro le quali spesso si celano storie di guerra e violenze.